Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Articolo 2
1 – Ogni animale ha diritto al rispetto
2 – L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
3 – Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla protezione dell’uomo.
Articolo 3
1 – Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
2 – Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, ne angoscia.
Articolo 4
1 – Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico ed il diritto di riprodursi.
2 – Ogni privazione della libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
1 – Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
2- Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
1 – Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua longevità.
2 – L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
1 – Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della durata e dell’integrità del lavoro, ad un’alimentazione adeguata ed al riposo.
Articolo 8
1 – La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione.
2 – Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
1 – Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà o dolore.
Articolo 10
1 – Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo.
2 – Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.
Articolo 11
1 – Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
1 – Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
2 – L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
1 – L’animale morto deve essere trattato con rispetto.
2 – Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
Articolo 14
1 – Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
2 – I diritti dell’animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell’uomo.
Fonte: www.lida.it
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