La detrazione fiscale abbatte l’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo posseduto dal contribuente. Il Testo unico delle imposte sui redditi elenca quali sono le detrazioni d’imposta e le condizioni per fruirne. L’art.15 comma 1 lettera c bis del TUIR, il D.P.R. 917/1986, ha incluso tra le spese detraibili al 19% anche le spese veterinarie sostenute per gli animali. Lo stesso articolo introduce una franchigia di spesa non detraibile di 129,11 euro e un importo massimo di spesa detraibile pari a 387,34 euro. Tali limiti sono unici per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti, quindi per ogni contribuente c’è una sola detrazione spettante.
Detrazione fiscale di 49 euro massimo. Facendo due conti sulla base di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 lettera c bis del TUIR, queste limitazioni portano l’ammontare massimo di detrazione a 49 euro. Ossia rientrando tra le detrazioni d’imposta del 19% la spesa sostenuta oltre la cifra di 129,11 euro di franchigia e fino a 387,34 euro massimo, in sostanza è detraibile il 19% della differenza, ossia calcolato su 258 euro (387 meno 129). E questo importo è pari a 49 euro.
Vediamo ora le limitazioni sulle tipologie di animali e spese. Il D.M. 6 giugno 2001, n. 289 del Ministero delle Finanze disciplina il “Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta”. In tale regolamento viene specificato che la detrazione d’imposta del 19% spetta per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Quando la detrazione non spetta. Lo stesso D. M. n. 289 del 2001 stabilisce che “La detrazione d’imposta non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite”.
Tra le spese detraibili rientrano:
Non sono detraibili invece le spese per l’acquisto di mangimi speciali, così come risultano non ufficialmente detraibili i medicinali veterinari vendibili senza ricetta e quelli acquistati presso negozi di animali, come ad esempio i disinfestanti per uso esterno o gli antiparassitari.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.55/E del 2001 ha specificato che la spesa può essere detratta anche da colui che sostiene la spesa per un animale, anche se non ne è il diretto proprietario.
Nel modello 730 del 2013, la detrazione va indicata nei righi da E8 a E12 – Altre Spese, che trattano appunto le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. E va indicata la cifra di spesa sostenuta, aldilà della franchigia e per un massimo di 387 euro, come previsto dal TUIR. Il codice da utilizzare è il numero 29. Le istruzioni del modello dicono che con tale codice vanno indicate le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata poi su un importo di 258 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD.
I documenti giustificativi della detrazione, da presentare al Caf in caso di assistenza nella presentazione del modello 730, sono rappresentati dalle fatture fiscali rilasciate dal professionista ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, quindi le fatture e le ricevute del veterinario. Per i medicinali prescritti dal veterinario è ammissibile lo scontrino parlante, anche se non è espressamente richiamato nella normativa. Va comunque conservata la copia della ricetta del veterinario con la prescrizione del farmaco.
Powered by WPtouch Mobile Suite for WordPress